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Pubblichiamo il testo
del Codice deontologico forense così come modificato dalla delibera del
Consiglio Nazionale Forense del
12 Giugno 2008
a seguito dei
rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato.
(Le modifiche del 12 Giugno 2008 sono riportate in rosso).
(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007
ed il 27 Giugno 2008)
IL CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE
PREAMBOLO
L’avvocato esercita
la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare
i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della
giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle
leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. -
Ambito di applicazione.
Le norme
deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività,
nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi
disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,
che hanno concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3. - Volontarietà dell’azione.
La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della
condotta, anche se omissiva.
Oggetto di
valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi
vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere
unica.
ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.
Nell’esercizio di
attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in
vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
del paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato
straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando
questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.
L’avvocato deve
ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e
decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva
ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
III - L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.
L’avvocato deve
svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I - L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con
mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà.
E' dovere
dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve
esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione
gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza.
L’avvocato deve
adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere, oltreché
diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite
dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
I - L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività
stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia
accettato.
III - L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell’attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
ART. 10. -
Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio
dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I. L'avvocato non
deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
[II. Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stipuli con soggetti
che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.] (1)
(1) Canone abrogato
dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 11. -
Dovere di difesa.
L’avvocato deve
prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli
organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore
di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso
per la prestazione di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza.
L’avvocato non deve
accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie
di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della
difesa con altro collega.
II - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell’incarico.
ART.
13. - Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere
dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
nei quali svolga l'attività.
I. L'avvocato
realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E' dovere
deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio
Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli
obblighi e i programmi formativi.
ART. 14. -
Dovere di verità.
Le dichiarazioni in
giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano
presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il
giudice in errore.
I. L'avvocato non può
introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il
difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui fatti che sappia essere false.
II. L'avvocato è
tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ART. 15. -
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve
provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi
forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti.
ART. 16. -
Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere
dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio
dell'ordine.
I. L'avvocato non
deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce
infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di
cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. -
Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare
informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la
forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela
dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio
dell'ordine. (1)
Quanto al contenuto,
l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può
rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e
alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della
professione.
In ogni caso,
l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,
elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite,
a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di
studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati. (1)
[II - E' vietato
offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di
svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E' altresì
vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.] (3)
II - E' consentita
l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
(1) Periodo così
modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione
così recitava: "Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere
coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività".
(2) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La
precedente versione così recitava: "I - Sono consentite, a fini non
lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di
corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla
professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento
dell'evento".
(3) Canoni abrogati dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 17 bis.
- Mezzi di informazione consentiti. (1)
L’avvocato che
intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione
dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo
compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o
societaria;
•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti
lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti,
con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web,
se attivato.
•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in
Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
•) i titoli
accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi,
eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione
della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
rip.
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso
il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L’avvocato può
utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente
riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati
alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva
al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è
responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal
primo comma.
Il sito non può
contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione
diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
(1) Articolo così
modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 18. -
Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la
stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri
di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di
discrezione e riservatezza.
I - II difensore, con
il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può
fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte
dal segreto di indagine.
II - In ogni caso,
nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione,
è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale,
di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o
interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è
fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di
difesa del cliente.
III - E' consentito
all'avvocato, previa comunicazione al
Consiglio dell'Ordine di appartenenza di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o
radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela
È vietata ogni
condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie
o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. (1)
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per
la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni
a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi.
III – E’
vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (2)
IV – E’
altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare. (2)
(1) Periodo così
modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione
così recitava: "È vietata l’offerta di prestazioni professionali a
terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di
clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.".
(2) Canone aggiunto dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 20. -
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della
regola deontologica.
ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo
costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e
stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del
relativo titolo.
I - Costituisce
illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II — Costituisce
altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non
abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta
che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente
al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
III - L'avvocato può
utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario
di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia
di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto nel
registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il
titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di
"abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
TITOLO II -
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22 -
Rapporto di colleganza.
L'avvocato deve
mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che
collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue
richieste di informativa.
II. L'avvocato che
intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti
all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per
iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III - L'avvocato non
può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione,
nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
ART. 23. -
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell'attività
giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del
dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è
tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve
opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo
dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III - II difensore,
che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla
parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per
l'attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio
del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche
scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita
e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di
difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine
ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.
VI - L'interruzione
delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24. -
Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il
dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro
che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I - Nell'ambito di un
procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento.
II - Qualora il
Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti
in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato
chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con
diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV -
Ai fini della tenuta degli albi, avvocato ha il
dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza ed
eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di
associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché
l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.
L’avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
ART. 26 - Rapporti con i praticanti.
L’avvocato è
tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione.
I - L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all’apporto professionale ricevuto.
II - L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia.
III - È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.
L’avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro
legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può
essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega,
senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. -
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere
prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la
corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo,
di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la
corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
III. L'avvocato non
deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può,
qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che
gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29. -
Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in
giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che
egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla
tutela di un diritto.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attività professionale di un collega.
ART. 30. -
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga
e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ART. 31. -
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L’avvocato è
tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo,
del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull’attività svolta e da svolgere.
I - L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l’incarico.
III - L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel
modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non
appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega.
L’avvocato che
abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle
parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione del collega nell’attività di difesa.
Nel caso di
sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico
o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega
sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché
siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto
integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari
non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
TITOLO III -
RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. -
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la
parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato
che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita.
II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale,
salvo quanto previsto nell'art. 45. (1)
(1) Canone così
modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione
così recitava: "II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del
mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale".
ART. 36. -
Autonomia del rapporto.
L’avvocato ha
l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi
deontologici.
I - L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
colpiti da nullità.
II - L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità
del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che
non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37. -
Conflitto di interessi.
L'avvocato ha
l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca
con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I - Sussiste
conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico.
II - L'obbligo di
astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano
ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o
associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38. -
Inadempimento al mandato.
Costituisce
violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze.
L’avvocato ha
diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e
delle norme in vigore.
I - L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca
all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a
proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione.
L'avvocato è tenuto
ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle
caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è
obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima
inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E' obbligo
dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di
determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha
l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso
nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.
ART. 41. -
Gestione di denaro altrui.
L’avvocato deve
comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti.
L’avvocato è in
ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta.
I - L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso
della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento.
Durante lo
svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la
corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle
prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla
quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento
dell'incarico.
1 - L'avvocato deve
tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è
tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme
anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari
per le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non
deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
III - L'avvocato non
può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV - L'avvocato non
può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di
prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di questa.
[V - E'
consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni
continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché
siano proporzionali al prevedibile impegno.] (1)
(1) Canone abrogato
dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 44. -
Compensazione.
L'avvocato ha diritto
di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi
a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando
vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia
già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
I - In ogni altro
caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. -
Accordi sulla definizione del compenso. (1)
E’ consentito
all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre
che i compensi siano proporzionati all’attività svolta,
fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.
(1) Articolo così
modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione
così recitava: "Art. 45. - Divieto di patto di quota lite.
È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite.
I - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia
contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato
conseguito."
ART. 46. -
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L’avvocato può
agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato.
L’avvocato ha
diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita
un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di
un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è
responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico
e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità,
fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra
attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente
ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV -
RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48. -
Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta
dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è
consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora ritenga
di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare
un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un
legale di fiducia.
II - L'addebito alla
controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede
stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore
del proprio assistito.
ART. 49. -
Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L’avvocato non deve
aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria
della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte.
È vietato richiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò
sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e
in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
L'assunzione di un
incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso
almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del
nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è
fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del
rapporto professionale già esaurito.
I - L'avvocato che
abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni.
L’avvocato deve
evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che
seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze
e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo
del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso
nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del
proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini
delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso
delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della
propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso
al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se
non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque
un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore,
l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con
facoltà di intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato
dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte.
Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono
essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che
ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i
magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile
in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale
avversario.
II - L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III - L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L’avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e
lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. - Arbitrato.
L'avvocato chiamato a
svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento
a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti.
II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e
ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
III - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni
ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo
professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle
parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il
tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si
oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
IV - L'avvocato che
viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da
preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da
influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza
in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a
tutte le parti.
ART. 56. -
Rapporti con i terzi.
L’avvocato ha il
dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone
in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART. 57. - Elezioni forensi.
L'avvocato che
partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni.
I - E' vietata ogni
forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle
elezioni e durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di
svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle
liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle
operazioni di voto.
ART. 58. - La
testimonianza dell’avvocato.
Per quanto possibile,
l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
I - L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola
sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare
al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi.
L’avvocato è
tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi.
I - L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V -
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. -
Norma di chiusura.
Le disposizioni
specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali
espressi.
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