Informazioni fiscali. 

(Ovvero: quello che avete sempre desiderato sapere sui soldi dell'avvocato, ma nessuno mai ha voluto dirvi)

Non tutti sanno che gli avvocati liberi non percepiscono alcuna somma a carico del bilancio dello Stato e comunque dei Pubblici Poteri ed, anzi, sono tenuti a corrispondere numerose imposte all'Erario.

Su duecentocinquanta euro di corrispettivo "lordo" in fattura gravano, ad esempio, le seguenti voci:

a) impon. IRPeF

Questa è la somma soggetta, (sia pure al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10), all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (aliquota iniziale fino a 15.000 euro: 23%  -Art. 11. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-  [come mod. dal comma 6 art. unico L. 27/12/2006, n.296 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)]

€. 175,94 

b) 4% di: (d+c+f) (int.prev.for.*)

Questo è una percentuale che, scorporata dal Volume d'Affari ( = imponibile IVA + operazioni esenti), è destinata alla Cassa Forense che, in base alla legge vigente, assicura la pensione solo ad alcuni avvocati, cioè a quelli che raggiungono redditi prestabiliti.

€. 8,20

c) rivalsa 4% (a) INPS

Questo è un importo destinato all'INPS.

€. 7,04 

d) Imponibile IVA =(a+b)

Questa è la somma soggetta all'Imposta sul valore aggiunto

€. 184,14

e) I.V.A. 20% di (a+b)

Questa è l'imposta sul valore aggiunto che, dall'istituzione - 1973, è salita  dal 13% al 20%.

€. 36,83 

f) rimborsi esenti

Questa voce riguarda le spese sostenute per conto del Cliente che forfettariamente è possibile dedurre in ragione del 12,50%. La rivalsa INPS è equiparata a questa voce dal punto di vista fiscale.

€. 21,99

corrispettivo (a+b+c+e+f)

Questo è l'importo "lordo" percepito 

€. 250,00

N.B. * = contributo integrativo previdenza forense.

Si dice che l'IVA sia una "partita di giro" dal punto di vista contabile; ma nei fatti, per l'avvocato, non è così.

Infatti sono pochissime le occasioni che il professionista ha per portare in detrazione l'IVA degli acquisti effettuati per la professione. 

Se si eccettua il periodo "organizzativo" iniziale, nel quale vengono acquistati di solito i beni strumentali per la professione (computer, mobili per l'ufficio ecc. ecc.), e che - per ovvi motivi, non può durare all'infinito -, gli acquisti di maggior rilievo economico di  ordinaria amministrazione (cioè libri, riviste giuridiche, carburante, fitto dell'ufficio oppure rendita catastale di quello di proprietà, ecc. ecc.) sono  esenti/esclusi da IVA oppure con IVA indetraibile.

Le spese di cartoleria sono soggette ad IVA ma, generalmente, di ben scarso rilievo economico. Ragion per cui generalmente l'IVA riscossa dai Clienti finisce con il coincidere con l'IVA pagata all'Erario (mensilmente o trimestralmente).

Risultato: il corrispettivo del professionista, prima di essere sottoposto all'IRPeF, cioè alla stessa imposizione del lavoratore subordinato, viene inizialmente defalcato di almeno il 20%. (1) Su quello che resta, detratti i costi, viene applicata l'IRAP ed anche l'IRPeF.

Nonostante le ventilate riforme, la pressione fiscale esercitata quindi sul professionista resta maggiore almeno del 60 %, rispetto a quella del lavoratore subordinato.

Mentre costui non è soggetto all'alea professionale ed alla concorrenza e trova già sul posto di lavoro i mezzi per poter lavorare (scrivania, ufficio, computer, libri, aggiornamento professionale ecc.) acquistati dal proprio datore di lavoro (pubblico o privato), l'avvocato - necessario componente della funzione giurisdizionale - deve invece munirsi di tutto quanto occorre senza poter contare su alcuna forma di finanziamento e/o contribuzione da parte dei pubblici poteri.

Inoltre, mentre per il lavoratore subordinato è ordinariamente assicurata la pensione, ciò non vale per l'avvocato, che, attualmente, deve vincere un concorso economico contro il colleghi, per ottenerla.

E' poi fatto curioso che coloro che fanno lo stesso mestiere degli avvocati liberi, ma lavorano al servizio dello Stato oppure al servizio di Enti Pubblici, sono premiati con lo stesso trattamento giuridico - fiscale dei lavoratori subordinati.

Quello che conta quindi, nel nostro Paese, per dover pagare maggiori imposte, non sembra essere tanto il tipo di attività svolta, quanto il fatto di farlo in forma indipendente e libera senza vicolo di subordinazione. 

In altre parole, la libertà sembra, da noi, indice di maggiore capacità contributiva (art. 53 Cost.).

L'art 35 della stessa Costituzione della Repubblica, peraltro, recita: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni." 

L'evasione e l'elusione fiscale sono reazioni illegittime ed inopportune allo stato delle cose, che, ovviamente, non fanno che peggiorare. 

Le parti (Erario - Lavoratori liberi) potrebbero trovare una intesa nell'adozione di mezzi automatici e telematici di pagamento delle imposte, da un lato, e nella riduzione della pressione fiscale e degli adempimenti contabili, dall'altro, ferma restando la lotta agli sprechi del settore pubblico.

Attraverso questa riforma si potrebbe avverare una effettiva "liberalizzazione", che significa non "persecuzione", ma sviluppo delle attività e professioni libere.

I presupposti, per ora, non ci sono: si pensi, per esempio al contributo unificato per le spese di giustizia.  Questo assomiglia molto a quella che una volta era la tassa sulla salute, vero e proprio balzello introdotto per compensare i costi eccessivi di un servizio pubblico, tendenzialmente in perenne ascesa. 

Da un punto di vista politico, parlando di costi, sono comparsi da tempo e prosperano allegramente nel nostro ordinamento giudiziario discrimini inaccettabili nell'ambito della funzione  perchè, se si parte dal concetto che una retribuzione notevole, persino legata all'andamento dello stipendio dei Parlamentari, è necessaria per la indipendenza e nobiltà della funzione giurisdizionale, non è dato comprendere perchè vi siano molti giudici retribuiti in modo puramente simbolico.

Ove poi si ritenga, a contrario, che la funzione giurisdizionale non  perda certo la propria dignità ed indipendenza davanti ad una retribuzione simbolica, come mai  quest'ultima non può essere applicata, allo scopo di ridurre i costi della giustizia, a tutti coloro che esercitano la funzione? La situazione assomiglia  a quella dei calciatori professionisti (pagati con compensi milionari) ed i calciatori dilettanti (ripagati solo dal proprio amore per lo sport) ma sport e giustizia sembra che siano due cose molto differenti, anche perchè non si è mai sentito dire che amministrare la giustizia faccia bene al fegato...così è, se vi pare.

 

(Avv. Roberto Castellano)

 

Post scriptum

Occorre riconoscere che un passo avanti importante era stato fatto grazie alla Sentenza della Corte di Giustizia CEE, Sezione III in data 14 Settembre 2006 (causa C-228/2005) con la quale è stata censurata l'indetraibilità dell'IVA per gli acquisti di auto utilizzate per la professione e dei relativi carburante, olii e manutenzione. Detta indetraibilità era rimasta nel nostro ordinamento fiscale per circa trenta anni, in conflitto con la natura eccezionale e provvisoria della deroga e senza la consultazione dell'apposito comitato CEE.

A parte la questione dei rimborsi, in futuro potrà applicarsi ai summenzionati acquisti  la detrazione ex art. 194 DPR 633/72 nella misura in cui sono stati impiegati ai fini professionali.

Però, cancellata la indetraibilità dell'IVA,  il Governo ha ridotto la deducibilità del corrispettivo e confermato quanto sopra esposto sulla pressione fiscale...speriamo che  l'Agenzia delle Entrate imponga almeno una più accentuata meccanizzazione. (per es. il rilascio di uno speciale scontrino- fattura) da parte dei Sigg.ri Gestori degli impianti di rifornimento carburanti, i quali non sempre firmano con chiarezza la scheda prevista per la documentazione di questo tipo di acquisto).

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