Siamo bene al corrente che..

E' stato detto: "...beata ignoranza..." nel celebre film del 1999 dal titolo "Il tredicesimo piano" diretto da Josef Rusnak. 

Orbene, è evidente che ormai nel nostro lavoro è necessaria la conoscenza di numerose norme, molte delle quali sono state poste a presidio della Legge ad evitare che un avvocato possa rendersi complice di piccoli o grandi misfatti. Domanda: "Da che parte sta lo Studio Legale Ciufolini & Castellano?!" Risposta: "Dalla parte della Legge!" 

Quindi, premesso che sono tutti "brave persone", potrebbe esserci (presenti esclusi) qualcuno che pensa di sceglierci perchè "ignoranti". Attenzione, perchè "ignoranti" non siamo e quindi, per favore, se avete queste intenzioni, scartateci...Qui pubblichiamo qualche consapevolezza, con funzione chiaramente dissuasiva...e che nessuno si offenda!

"L’Avvocato per essere tale, per svolgere la sua missione, deve essere libero, autonomo, indipendente e qualificato: è astretto dai vincoli dell’osservanza della legge e dei canoni deontologici, nella consapevolezza della grave responsabilità che assume nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini."

 

Cordiali saluti a tutti.

Avv. Roberto Castellano

1

..sono stati pubblicati sulla G.U. 3 Maggio 2010, n. 101 gli indici di anomalia in tema di antiriciclaggio verso cui l'avvocato  (che si troverà dinanzi agli stessi) ha l’obbligo di fornire segnalazione all’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia e noi abbiamo studiato attentamente i due allegati...

2

..è stato pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 Luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 148 l'importantissimo Codice del Processo Amministrativo del quale O.U.A. e A.N.M. hanno chiesto subito la sospensione...i sottoscritti sono favorevoli alla sua entrata in vigore ed in disaccordo con queste Organizzazioni. Ci sia consentito esprimere la nostra ammirazione per l'Avv. Eugenio Picozza. L'art. 2 stabilisce che l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo corrisponde alla data di giovedì 16 Settembre 2010.

3

Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, in data 26 Agosto 2010, aveva esattamente espresso parere negativo sullo Schema di Regolamento inerente importanti profili  dell'istituto delle mediazioni finalizzate alla conciliazione. Il fatto che, successivamente, il Consiglio di Stato abbia espresso poi parere «favorevole con osservazioni» (n. 03640/2010)  non toglie nulla ai vari aspetti problematici più volte rimarcati. Su questo sito, sin da lontano 16.1.2007 (cfr. Il percorso delle nostre prestazioni) indicammo come preferibile la soluzione "mediata" delle controversie civili, invitando il nostro Pubblico a scegliere la mediazione di questo Studio, sfruttando poi, per "sancire" il patto raggiunto, la nota competenza del Giudice di Pace (cfr. art. 322 cpc, ancora in vigore). Si discosta da questa idea (travisandola profondamente) l'istituto di recente formulazione, pure costituito per dare attuazione alla Legge delega del 2009, e poichè è diretto a condizionare pesantemente le scelte del cittadino verso la "soluzione" formulata, (oltretutto in assenza di una difesa tecnica), si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, al punto che la stessa Corte - ove interessata - non potrebbe (a nostro modesto avviso) che censurare tutto l'istituto. (vedasi, peraltro l'Ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202 T.A.R. Lazio - Roma Sezione I contro l'art. 5 e 16 del predetto Regolamento). Ci auguriamo che questo venga soppresso, considerato che già esiste, giuridicamente, il percorso in questione a suo tempo da noi illustrato dal 2007, perfettamente accessibile per chi voglia - accettando la mediazione - derogare alla "applicazione della norma nel caso di specie" (come diceva il Chiovenda). Siamo inoltre allarmati del fatto che, come giustamente sottolineato dal Consiglio di Stato, "I requisiti professionali dei formatori appaiono talmente specializzati da creare una sorta di riserva per un numero molto ristretto di soggetti". Appare difficile pensare che un Avvocato con venti anni di professione non sia capace di realizzare una mediazione finalizzata alla conciliazione. Desta motivo di sconcerto infine  riflettere sul fatto che in un Paese come il nostro, ove nasce una Legge ogni due giorni e si ricercano continuamente nuove regole in tutti i settori dell'Ordine Giuridico, reclamare poi l'applicazione fedele del diritto ed una giusta sentenza sia considerato disdicevole.

4

Con il D.L.vo n. 183/2010, che (pubblicato sulla GU Supplemento del 9.11.2010) entrerà in vigore il 24.11.2010, prosegue la politica volta a proporre nelle controversie legali soluzioni alternative alla giurisdizione. Infatti, nonostante l'eliminazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per legge nelle materie di cui all'art. 409 cpc (ivi comprese quelle dei dipendenti non dirigenti della P.A.), la nuova normativa consente, sia pure con qualche temperamento in materia di risoluzione del contratto di lavoro, nonchè riservato ai principianti ed agli apprendisti, l'introduzione convenzionale di una speciale clausola compromissoria che indirizza verso arbitrato e conciliazione la maggior parte delle vertenze. Per fortuna le clausole compromissorie potranno essere introdotte solo per mezzo di Contratti Collettivi di lavoro e "certificate" attraverso la nota procedura. Ma, se le organizzazioni sindacali non si attiveranno in tal senso nei prossimi 12 mesi, il Ministero del Lavoro darà il via libera alle clausole compromissorie con un proprio decreto, che potrà essere in seguito integrato e derogato dalla contrattazione collettiva. Ben più pesante per i lavoratori appare la normativa prevista per i licenziamenti individuali (ad ambito applicativo ampliato) che vincola la parte più debole del rapporto a promuovere una vertenza giudiziaria, conciliativa o arbitrale nel termine decadenziale di 270 gg. dalla contestazione scritta. La disposizione si applicherà anche ai rapporti già conclusi (!) alla data del 24.11.2010.

P.S. Abbiamo visto che la L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011"...ma vi saranno poi nuove modifiche?

5

Se qualcuno non si sentisse a suo agio nel ginepraio dei provvedimenti adottati in merito alla famosa legge sul riassetto normativo e pensasse che la normativa fondante gli ordini forensi corra qualche pericolo, si vada a vedere su normattiva il DLgs 01.12.2009, n. 179 (viene offerta anche la versione "stampabile" di 262 pagine) ed attivando la funzione "cerca" all'interno del file potrà costatare che questa famosa normativa è stata da tempo "salvata". Fra questa, anche il DLgs 23.11.1944, nr. 382, la cui abrogazione avrebbe paralizzato le istituzioni forensi. A buon intenditor.....

6

A proposito del "mediatore professionista", va chiarito che - per poter arrivare a guadagnare qualcosa esercitando questo mestiere - non basta aver conseguito il titolo previsto dal decreto Min. Giustizia n° 180/2010, ma occorre poi potersi inserire con successo in uno dei tanti "Organismi di mediazione" che hanno ottenuto il riconoscimento che si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale. Va pure chiarito che non esiste alcun "accordo sindacale" che disciplini con le dovute garanzie giuridiche ed economiche lo "status" di questo "professionista" che comunque "libero" non è, ma, alla stregua di un qualunque impiegato, deve essere remunerato dal proprio "datore di lavoro", che non è il Pubblico, ma l'Organismo di Conciliazione da cui dipende il mediatore. La normativa in questione si è preoccupata di tutelare il cittadino, ma non certo chi pensa di "inserirsi" nel nuovo Istituto, il quale non ha alcuna forma di garanzia nè per la sicurezza dell'incarico, nè per la sua remuneratività. Se sbaglio, mi correggerete.

7

A partire dal 25.01.2011, ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (GU n. 112 del 16-5-2005 -Suppl. Ordinario n. 93) - Codice dell'amministrazione digitale nel testo vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 30.12 2010, n. 235 (GU n. 6 del 10-1-2011 - Suppl. Ordinario n.8) - la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 

La PEC è obbligatoria anche per gli avvocati ai sensi dell'art. 16, commi da 6 a 11, del decreto legge 185/2008. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione del documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del DPR 11.02.2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Quindi l'utilizzo della posta elettronica certificata che avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice, avviene con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

 

8

E' nota la disparità di pareri fra l'Autority Antitrust Italiana, nella persona del Prof. Dott. Antonio Catricalà, ed il Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Prof. Avv. Maurizio De Tilla circa l'operatività del principio di libera concorrenza nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea. Secondo l'umile parere di questo Studio Legale, il principio di libera concorrenza (sancito nel Trattato di Roma) si applica anche alle professioni intellettuali ed, in particolare, alla professione di avvocato, secondo quanto più volte giustamente ribadito dall'Autority Antitrust. Contrasta con questo principio (ed anche con la Costituzione della Repubblica) la regola di sostanziale "trust" che il ddl n. 3900 in 2^ Commissione Giustizia alla Camera vorrebbe oggi introdurre nell'ordinamento giuridico italiano (sistema sconosciuto agli altri Paesi UE), lasciando che il futuro Consiglio Nazionale Forense possa "regolare" la concorrenza fra gli Avvocati in Italia, quasi che questa fosse una specie di unico "studio legale". Se il programma fosse realizzato, sarebbe necessario considerare la "struttura" anche dal punto di vista tributario, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società (IRES) (cfr circolare 61/E 27.12.2010 Agenzia delle Entrate) nella misura in cui si possa ritenere (latu sensu) "commerciale" l'attività forense. Comunque, la Costituzione va sempre difesa, sia contro le Media-conciliazioni obbligatorie, sia contro il meccanismo illiberale previsto dalla Riforma forense. Il numero di avvocati può essere limitato solo attraverso il "filtro" previsto dall'art. 33 della Costituzione (= esame di stato), mentre altri sistemi autoritativi (destinati ad operare dopo l'ingresso nella Professione) sono in conflitto con il diritto comunitario, oltre che con la nostra Costituzione.

 

9

A proposito della natura giuridica della Cassa Nazionale di Previdenza Forense "Fondazione Privata" per Decreto interministeriale (adottato a suo tempo nell'ambito delle cosidette "privatizzazioni"), abbiamo sempre manifestato le nostre perplessità su una Fondazione Privata "sui generis" che, a differenza delle altre Fondazioni (per es. quelle religiose), non si fonda su finanziamenti volontari ma su contributi resi obbligatori per legge (n. 576/80) e quindi sostanzialmente pubblici.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ci ha dato ragione perchè, con atto di segnalazione approvato  il 26 gennaio 2011, rileva che l'attività istituzionale delle Casse di previdenza consiste, anche dopo la privatizzazione, «nello svolgere attività previdenziali e assistenziali a favore delle categorie di lavoratori e professionisti con l'obbligatorietà dell'iscrizione e contribuzione, attuando in tal modo uno dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti dalla Costituzione» e quindi, poichè la contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato, anche la Cassa di Previdenza Forense è  sostanzialmente organismo di diritto pubblico e non persona giuridica di diritto privato...con quel che segue. Meditate, gente, meditate!

Anzi, un grazie agli On.li Ministri Maurizio Sacconi e Giulio Tremonti per aver giustamente meditato: Le ultime manovre finanziarie impongono giustamente alle Casse misure applicabili unicamente all'apparato pubblico, includendo, ancora una volta, gli Enti previdenziali dei professionisti tra gli Enti statali nonostante la loro apparente natura giuridica privata.

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14-15 Aprile 2011

Dopo l'intervento promosso dai "vertici" dell'Avvocatura all'inizio di questa legislatura, dobbiamo registrare un deciso peggioramento dello "status" giuridico ed economico di tutti gli avvocati in Italia. Abbiamo meno poteri e, con noi, hanno minori facoltà tutti i cittadini in ordine all'accesso al sistema giudiziario. La politica insiste sulla ricerca di mezzi alternativi, sacrificando l'applicazione rigorosa delle leggi. 

Intanto, si ricerca una solidarietà perduta in seno a tutti gli iscritti agli albi...ma i "vertici" dell'Avvocatura dovrebbere comprendere che, per ottenere risultati lusinghieri nella "lotta sindacale" ed effettivi miglioramenti nello "status" dell'avvocato in Italia, occorre promuovere la difesa di tutti gli iscritti all'albo, senza nessuna forma di discriminazione. Ma il principio di solidarietà è violato quando si vuole discriminare tra gli iscritti distinguendo tra coloro che hanno diritto ad esercitare la professione e coloro che ne dovrebbero essere espulsi...

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28 Aprile 2011

Come noto, la Corte di Giustizia Europea, con Sentenza in data 28 Aprile 2011, proc. C-61 ha interpretato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  del 16.12. 2008, 2008/115/CE, (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16), nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. Presagi di tale definizione sono stati da noi colti nel Convegno n. 3 (crediti formativi 2011). La portata del provvedimento esclude la legittimità della normativa introdotta dalla c.d. legge Bossi-Fini, della quale va ottenuta la disapplicazione anche in forma retroattiva in virtù dell'art. 2 cp, fondazione del "favor rei".

Siamo portati ad intepretare la vicenda come la dimostrazione matematica di un orientamento politico anti - costituzionale (in generale poco rispettoso dei diritti umani) che - putroppo - trova in Italia sempre nuove espressioni "avventuristiche".

Auspichiamo che la sensibilità degli operatori giuridici favorevoli al rispetto della Costituzione della Repubblica sappia cogliere il "virus" che si sta diffondendo nel nostro sistema giuridico, indirizzando le censure delle Corti verso tutte le manifestazioni di intolleranza ed autoritarismo dirette a colpire le libertà fondamentali ed i diritti umani della gente.

 

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26 Maggio 2011

La Cassazione, con Sentenza n. 11608 depositata il 26 maggio 2011, ha recentemente ribadito che il giudizio disciplinare per i professionisti non è soggetto alle regole del giusto processo perchè è un "procedimento amministrativo". La portata della giurisprudenza della Suprema Corte va attentamente valutata perchè, se il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo, è "atto amministrativo" la decisione disciplinare che costituisce l'esito della fase disciplinare. 

Tale atto amministrativo può e deve essere soggetto ad impugnazione giurisdizionale come qualsiasi atto amministrativo e dunque è soggetto alla giurisdizione e va congruamente motivato (1). (La motivazione non e' richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale).
Il procedimento giurisdizionale che scaturisce dall'impugnazione dell'atto amministrativo, qualsiasi sia il giudice dell'impugnazione, è soggetto (questo sì) alle regole del "giusto processo". 

Si tratta quindi di valutare se, alla luce dell'art. 111 Cost. nuovo testo, sia conforme alle regole del "giusto processo" la fase dell'impugnativa, che non è "processo amministrativo", bensì processo giurisdizionale. 
A mio modesto avviso, la Sentenza della Cassazione in commento riguarda la sola fase disciplinare/amministrativa, mentre non riguarda la fase dell'impugnazione, assimilabile  all'impugnativa della decisione disciplinare avanti il giudice del lavoro (per quanto concerne il lavoro dipendente pubblico/privato) ovvero all'impugnativa della decisione disciplinare avanti il TAR (per quanto riguarda il rapporto di funzione pubblica).

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(1) Cons. Stato, sez. 6^ 06.09.2010, n. 6463; Cons. Stato, sez. 6^ 21.04.2010, n. 2222; TAR Lazio, Roma Sez. 2^ bis17.11.2008, n. 10327; Cons. Stato, sez. 5^ 19.02.2007, n. 830. 

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12 Novembre 2011


Dopo la caduta del Governo Berlusconi, l'Italia è in attesa di un cambiamento della Politica i cui (nuovi) programmi dovranno però fare i conti con i condizionamenti dell'economia ed i patti con l'Unione Europea. Elezioni o no, un uomo solo non potrà risolvere la difficile transizione, ma servirà uno sforzo comune delle forze politiche. Occorrerà forse ripartire dal lavoro e dall'occupazione e decisiva sarà la caduta dei troppi privilegi che gravano sul bilancio dello Stato, ma gli Avvocati non sono tra i privilegiati nella misura in cui non vivano con il denaro pubblico ( molti però lo fanno) ed attingano le proprie risorse attraverso il mercato ed in "libera" concorrenza...si tratta però di restituire ad essi il loro vero mestiere che consiste solo nel chiedere giustizia...unicuique suus: ” L’ Avvocatura costituisce una componente peculiare dello Stato di diritto perché a essa spetta l’insostituibile funzione di assicurare una efficace tutela dei diritti fondamentali della persona”,
Così è, se vi pare.

Avv. Roberto Castellano

 

 

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22 Novembre 2011


"La legge di stabilità abroga la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e cioè la legge che obbligava l'esercizio associato della professione nella forma dello «studio associato» e che vietava la forma societaria per la libera professione, ma certo non cancella la possibilità per i professionisti di continuare ad aggregarsi in studi associati". [Cit. "Il Sole 24 ore" "Vecchie associazioni più soft". (Sta in: Rassegna Stampa OUA 18.11.2011)].

Debbo concordare con tale interpretazione. Il Legislatore ha inteso abrogare le limitazioni contenute nella legge del 39, a suo tempo introdotte per ragioni razziali, non certo il diritto costituzionale (appartenente anche agli avvocati) di potersi associare liberamente fra loro pur senza costituire un ente fornito di personalità giuridica autonoma (art. 18 Cost.; art. 2249 II comma c.c.). Tale diritto non potrebbe infatti essere in nessun caso soppresso senza per questo violare la Costituzione.

Il Decreto Legge 6 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248), l'art. 2, comma 1 lettera c) vigente stabilisce, fra l'altro, che non v'è alcun divieto “di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo,  che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la  specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti  previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.”.  

Cito, infine, quanto esattamente riportato nella importante rivista mensile"Le leggi illustrate" (numero Dicembre 2012, pag. 11)  "La nuova legge non cancella la possibilità per i professionisti di continuare ad aggregarsi in studi associati. C’è, anzi, da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali perché gli studi associati sono strutture più “leggere” (con costi inferiori) e flessibili (a parte i grandi studi, ove la forma societaria probabilmente s’impone)".

Avv. Roberto Castellano

 

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26 Gennaio 2012


Decreto Legge per la crescita economica. Il nostro approccio con la Clientela, basato sul contratto di mandato scritto con chiara indicazione del corrispettivo preventivato, si conferma all'avanguardia nel settore. Abrogate le tariffe professionali.  L'obbligo di assicurazione sui professionisti italiani si appalesa invece in conflitto con il principio di non discriminazione fra avvocati italiani ed avvocati stabiliti nonchè con la Carta Costituzionale. Per un commento intelligente sulla normativa richiamo l'articolo di Claudio Colombo su Altalex in data 26.01.2012 i cui argomenti sono da me pienamente condivisi.

Avv. Roberto Castellano

 

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27 Gennaio 2012


La nuova prassi introdotta dal Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Massimo Crescenzi, introduce l'onere di depositare, in seguito al ricorso per la separazione personale dei coniugi,  “entro 10 giorni liberi dalla udienza presidenziale” non solo la documentazione reddituale dell’ultimo triennio, ma anche una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, nella quale indicare in pratica tutte le “circostanze rilevanti il tenore di vita della famiglia”. Cambia così il contenuto del Decreto di fissazione dell'udienza Presidenziale...

Avv. Roberto Castellano

 

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