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38. Cosa vuol dire "subornare" il testimone?
Si tratta certamente di uno dei delitti più spregevoli che si possano commettere in danno della giustizia. La parola "subornare" è poco diffusa nel pubblico: significa in buona sostanza dare (o anche solo promettere) ad un testimone denaro o qualsiasi altra utilità ai fine di fargli deporre il falso.
Al testimone l'art. 377 c.p. nel testo vigente equipara a tali fini anche la "persona informata sui fatti" ascoltata dal Pubblico Ministero o dall'Avvocato difensore in sede investigativa, mentre risale al testo previgente l'equiparazione al perito o interprete (che testi non sono, ma si impegnano a far conoscere al giudice la verità).
La responsabilità penale di chi commette tale reato (o di chi agevola o istiga taluno a commetterlo) è molto grave in quanto, sol per il fatto di agire o "consigliare" tale azione, viene posta in pericolo automaticamente la ricerca della verità che avviene nel processo.
A tali fini è irrilevante - cioè non conta - che il teste sia sentito effettivamente dal Giudice, ma è sufficiente sia ammesso a deporre, mentre non è necessario che egli abbia accettato o meno la "proposta indecente".
A tali fini è irrilevante che l'azione sia avvenuta in tempi anteriori all'ammissione, purché debba (al di là del ragionevole dubbio) presumersi certamente compiuta proprio in vista della futura assunzione della veste di testimone.
Non sussiste tale reato invece, per esempio, quando la dazione di denaro o altra utilità sia avvenuta in adempimento di un contratto stipulato con il testimone in tempi anteriori e non sospetti, cioè prima che avvenisse il fatto su cui deporre.
Non sussiste la subornazione quando, per esempio, per il testimone manchi qualsiasi vantaggio economico ed uno scambio sia avvenuto nella più completa normalità: per esempio l'interessato (commerciante di scarpe) aveva venduto al testimone, per il prezzo corrente, un paio di scarpe da quest'ultimo regolarmente pagate. Elemento decisivo è, a mio modesto avviso, il "vantaggio" economicamente valutabile anche se comparso in seno ad una contratto formalmente stipulato in forma di prestazioni corrispettive.
Per es. (data la difficoltà notoria di trovare lavoro), una improvvisa "assunzione" del testimone presso la ditta dell'interessato è sicuramente un vantaggio.
Sussiste reato diverso e più grave se il teste (corrotto) dica poi effettivamente il falso.
La dottrina pone in luce che, affinché l'azione costituisca subornazione, è necessario che sia diretta al fine criminoso indicato, cioè far deporre il falso. I tecnici parlano in tal caso di dolo specifico. Quanto però questo elemento sia volatile al fine di escludere l'iscrizione nel registro dei reato della persona "imprudente", lo lascio immaginare ai Lettori.
Una volta provato il fatto oggettivo, infatti, io penso sia normalmente lasciato dal Pubblico Ministero all'Autorità Giudiziaria nel processo approfondire l'atteggiamento della volontà per esaminare se l'imputato sia colpevole od innocente.
Penso, dunque che colui che si è cacciato in questa situazione gravissima venga normalmente rinviato a giudizio senza troppi problemi.
Quindi chi non vuole "passare un guaio serio", si tenga lontano da questi giochetti pericolosi lasciando in pace i testimoni...
Così è, se vi pare. Cordiali saluti a tutti.
(Avv. Roberto Castellano)
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