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37. E' lecito da parte dell'Avvocato in Italia istruire il teste prima del processo?
Uno dei momenti più significativi del celebre film "L'Avvocato del diavolo", consiste nella scena in cui il protagonista (interpretato dall'attore Tom Cruise) incontra la segretaria del proprio Cliente, imprenditore edile accusato di aver ucciso moglie e figli. Nel colloquio (in cui il protagonista "istruisce" la segretaria, teste a discarico) egli comprende bene che il proprio assistito è colpevole e che la teste in questione si prepara a mentire...ci si domanda se in Italia l'Avvocato possa lecitamente istruire il teste.
Non conosco molto bene la procedura U.S.A., ma posso assicurare che il nostro Ordinamento Giuridico è molto geloso dell'autonomia del testimone. Vi sono infatti molte ed importanti norme poste a salvaguardia della sua totale ed inviolabile libertà.
In primo luogo è un reato gravissimo la "subornazione", che consiste nell'offrire o promettere alla persona chiamata a testimoniare (anche tramite terze persone) denaro o qualunque altra utilità (art. 377 c.p.). Tale reato - commesso da un legale - è ancora più grave e va sottolineato che si prescinde dall'effettiva dazione o deposizione...
In secondo luogo il Codice Deontologico per la professione di Avvocato, ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, stabilisce che l'Avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (art. 52).
Nel processo, la "gelosia" del Legislatore si manifesta addirittura nell'obbligo di far uscire dall'aula gli altri testimoni mentre uno fra loro rende la deposizione, cioè essi devono essere rigorosamente sentiti "separatamente" ovvero "l'uno dopo l'altro" (art. 251 cpc e art. 497 cpp).
Ritengo pertanto di escludere tranquillamente che il legale possa lecitamente in Italia "istruire" il testimone, così come fa il protagonista nel film "L'Avvocato del Diavolo".
Il comportamento in questione, quando non addirittura costituisca reato, è sicuramente una forma molto grave di violazione della deontologia forense.
Poiché inoltre il confine è molto più labile di quanto non sembri, occorre assicurare una perfetta video - riproduzione del colloquio con il teste, quando l'Avvocato svolga in Italia attività di tipo investigativo, per fugare qualsiasi sospetto di "indottrinamento occulto".
Anche quando tale attività conduca ad una prova contraria al proprio cliente, va inoltre sempre rigorosamente verbalizzata (in linguaggio sportivo si direbbe che sussiste in questo caso, addirittura l'obbligo di fare autogol!).
Così è, se vi pare. Cordiali saluti a tutti.
(Avv. Roberto Castellano)
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