Studio Legale Avv.ti Simonetta Ciufolini e Roberto Castellano - Via dei Condotti, 48/G Campagnano di Roma (Italia) c.a.p. 00063 Partita IVA 01677961003 - web-site: www.salvis-juribus.it
31. Procura, mandato e libertà.
Il mandato professionale è il contratto (ATTO BILATERALE sottoscritto dalle due parti) che regola il rapporto professionale tra Avvocato e Cliente, sancendo i reciproci diritti e doveri.
Il nostro Studio Legale lo redige dal 1994 per iscritto. Prima della riforma "Bersani-Visco" poteva essere orale: ora la forma scritta è imposta a pena di nullità (art. 2233 3° comma c.c. nuovo testo).
La procura, invece, è un atto unilaterale del Cliente, (efficace solo quando viene ricevuto dall'Avvocato), il quale fa sì che gli effetti giuridici prodotti dagli atti compiuti da quest'ultimo - nell'adempimento del mandato - si producano nella sfera giuridica del rappresentato.
La procura è destinata ad essere esibita avanti il terzo affinché costui sappia che l'Avvocato rappresenta un certo Cliente.
Per
esempio nel medioevo il Cavaliere, che si
recava in combattimento, "rappresentava" il suo Signore e ne
inalberava il vessillo, affinché tutti sapessero che egli si batteva per
la gloria di un certo Casato (per esempio i Medici, gli Sforza ecc. ecc.).
Una speciale procura è poi la "procura ad litem", atto con cui il Cliente conferisce ad un Avvocato il potere di rappresentarlo e difenderlo in giudizio. Qui la firma dell'Avvocato, apposta dopo quella del Cliente, serve solo ad autenticare la firma di quest'ultimo e non ha valore di consenso da parte dell'Avvocato. Procura e mandato debbono normalmente coesistere.
Infatti l'Avvocato che ricevesse la procura, ma non fosse legato da un mandato, non sarebbe obbligato ad esercitare la procura, perchè i suoi obblighi nei confronti del Cliente nascono dal mandato, non dalla procura.
L'Avvocato che avesse il mandato ma non la procura non potrebbe difendere il Cliente, perchè sprovvisto dei poteri per la farlo, che sono conferiti solo con la procura.
Il dualismo sta nella necessità di tenere distinto di fronte ai terzi il rapporto che intercorre tra Avvocato e Cliente (che è riservato) ed i poteri conferiti (che invece debbono essere conosciuti al terzo).
Quindi non è possibile "costringere" l'Avvocato a lavorare inviandogli una procura, perchè occorre il consenso del medesimo, raccolto in un contratto bilaterale di mandato.
Ma nemmeno l'Avvocato può "costringere" il Cliente a pagarlo, se non gli è stata conferita la procura. Inoltre l'Avvocato non potrebbe agire validamente di sua propria iniziativa, perchè, senza la procura scritta, gli atti giudiziari compiuti sono assolutamente nulli ed improduttivi di effetti giuridici per il Cliente.
Oltre tali osservazioni elementari, e, per esempio, nei casi di risoluzione del contratto di mandato per inadempimento grave ovvero per sopravvenuta eccessiva onerosità, l'argomento si fa poi troppo complesso per poterne trattare in questa sede.
Così è, se vi pare. Cordiali saluti a tutti.
(Avv. Roberto Castellano)
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