Studio Legale Avv.ti Simonetta Ciufolini e Roberto Castellano - Via dei Condotti, 48/G Campagnano di Roma (Italia) c.a.p. 00063 Partita IVA 01677961003 - web-site: www.salvis-juribus.it
25. In tema "cointeressenza".
Non bisogna, secondo noi, fare confusione fra la facoltà di pattuire "compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti" ed il "patto di cointeressenza" (detto anche patto di quota lite) perchè sono due cose differenti, pur avendo in comune la caratteristica di dovere essere applicati "dopo" la causa.
(Peraltro, come l'esperienza insegna, l'applicazione di accordi ex post finisce di solito con il dover essere pretesa per le vie legali, cosa troppo onerosa per l'avvocato-lavoratore).
A parte ciò, nel primo caso la commisurazione dell'onorario trae spunto dal profitto che il Cliente consegue dalla causa, ma non si confonde con esso, limitandosi ad introdurre un "incentivo" alla vittoria. (Es. mi dai 2000 per difenderti, 4000 se vinco).
Il patto di quota lite, invece è l'accordo mediante il quale il corrispettivo del mandato è costituito proprio da una parte dei beni, o dei denari, che formano oggetto della controversia affidata all'avvocato. Non sembra condivisibile la tesi secondo la quale:
il divieto legale sarebbe caduto con la recente sostituzione del 3° comma dell'art. 2233 c.c., avvenuta ad opera della riforma Bersani-Visco,
il vigente Codice Deontologico (Delibera CNF 17 aprile 1997 e succ. modifiche), secondo cui (art. 45) è "vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso"...sarebbe in conflitto con quanto prevede la legge vigente.
Infatti la permanenza del divieto di cessione agli avvocati dei diritti materia del contendere (art. 1261 c.c.), rende l'art. 45 Cod. Deont. ancora perfettamente in sintonia con la legge.
Ragion per cui escludiamo che il patto di quota lite possa essere recepito nel nostro contratto di mandato professionale, stipulato (per tradizione) in forma scritta sin dal lontano 1994.
Peraltro, se la preclusione fosse rimossa realmente, riterremmo che l'oggetto del patto di quota lite resterebbe contra legem, con conseguente nullità, tutte le volte che la controversia abbia ad oggetto diritti personali, indisponibili o irrinunciabili, (come in materia previdenziale e lavoristica) propri della parte in causa. Quindi resterebbe comunque uno strumento da impiegare con grande prudenza e comunque pericoloso per l'indipendenza e l'autonomia del difensore.
Inoltre va sottolineato che, dopo la riforma Bersani-Visco, le tariffe fisse o minime non sono più vincolanti ma quelle massime sì, ed il patto di quota lite potrebbe eludere, se malaccortamente concepito, il precetto in questione ed incidere illegalmente sui diritti, sia pure disponibili del Cliente...sempre se malaccortamente concepito, il patto di quota lite potrebbe eludere anche il 2° comma dell'art. 2233 c.c. vigente, secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione...a meno che non si ritenga, in Italia, che i professionisti siano, tra i "lavoratori", figli di un dio minore....
Così è, se vi pare. Cordiali saluti a tutti.
(Avv. Roberto Castellano)
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