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24. Che differenza c'è tra processo e rito?
La stessa differenza che passa tra "fiore" da un lato, e "margherita"- "rosa" - "tulipano" ecc. dall'altro, avendo il primo termine significato generico, l'altro indicando uno specifico "tipo" di processo.
Per quanto divampi senza sosta ben diverso pensiero, siamo convinti che, alla giustizia eguale per tutti non possa far altro che malissimo l'attuale proliferare dei "riti".
Un tempo esistevano pochi "riti", ben conosciuti, dei quali una giurisprudenza diffusa e concorde assicurava stabilità: il rito penale, quello civile e quello amministrativo.
Eccezionalmente, il legislatore prevedeva alcuni riti a carattere sommario, (introdotti con grande parsimonia) e costruiti in genere sul principio del contraddittorio eventuale.
Oggi i legislatori dell'uno o dell'altro schieramento politico hanno prodigato una quantità di riti diversi senza incontrare grandi critiche, forse perchè, facendole, si è temuto di non essere ritenuti capacì di "tenere a mente" contemporaneamente tante regole, cosi diverse le une dalle altre.
Così gli avvocati sono stati chiamati e sono tutt'ora ancora chiamati a "fare de meglio e di più" di quanto in realtà non avessero già fatto prima per mandare avanti la giustizia.
Nel nostro modesto cantuccio noi invece non ci vergogniamo affatto di dire che, nell'andazzo generale delle cose, non solo siamo stati costretti a riaprire i libri, ma a tenere aperto anche più di un libro per tenere dietro a questo od a quel "rito" di turno.
Nella pluralità di regole processuali (che mutano a seconda dei tempi, della materia, del thema decidendum, persino a seconda della - interessata - volontà di una o più parti del processo), muore la vera giustizia (che consiste nella rapida ed efficace protezione dei diritti della gente).
Nella pluralità dei riti si smarrisce il vero significato del processo, che - da operosa e sostanziale ricerca della verità, animata da buona volontà e buona fede - si trasforma in rispetto, fine a sé stesso, della forma, dei termini, e, in definitiva, delle condizioni burocratiche del decidere.
Occorrerebbe scegliere pochi riti, unificando finalmente le procedure (non solo i giudici!!), semplificando le regole ed alleggerire le stive di questa grande nave, affinché il vento possa efficacemente tornare a gonfiarne le vele.
P.S. Era il 15 Gennaio 2007 quando ho scritto queste poche righe. Oggi, 19 Giugno 2009, con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 140 S.O. n. 95/L , nel conferire delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, il Parlamento mi ha dato ragione. Forse, dico "forse" non è ancora il caso di gettare a mare l'Avv. Roberto Castellano: come in passato, qualche buona idea ve la posso ancora suggerire....
Così è, se vi pare. Cordiali saluti a tutti.
(Avv. Roberto Castellano)
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