La spinosa questione della separazione delle carriere.

(ovvero: Perchè non aprire la pubblica accusa agli avvocati penalisti?)

E' importante, a mio modesto avviso, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla profonda differenza che passa tra l'attività inquirente e quella giudicante. Chi giudica soppesa le prove e ragguaglia la verità alla legge vigente, riconducendo la norma giuridica (caratterizzata dalla astrattezza e generalità) al  caso di specie. Il presupposto del giudizio, tuttavia, è dato dalla "materia del contendere" cioè gli elementi addotti dalle parti al processo in conformità delle regole proprie del processo  (iusta probata partium=cose provate dalle parti).

In altre parole vi è nel processo chi valuta le prove addotte, e chi le ricerca. Il fallimento storico del processo inquisitorio, ove chi valuta è anche colui che cerca la verità è ormai acquisito alla nostra esperienza giuridica e penso che nessuno possa più ormai metterlo in dubbio.

Si tratta dunque di due attività molto diverse fra loro al punto da non sembrare assolutamente conciliabili.

L'attività di chi accusa o di chi difende invece è la stessa: sono, in buona sostanza, le due facce della stessa realtà: l'uomo, incapace di identificare la verità assoluta (per chi ha fede essa è propria solo di Dio), convenzionalmente affida a due campioni il compito di confrontarsi in un solenne duello, che un tempo si svolgeva a cavallo, con tanto di armatura, spada e lancia, ed oggi si svolge invece con le armi (altrettanto affilate) della cultura e dell'intelligenza. Il Giudice si erge al di sopra di loro per contare le ferite che le parti riportano in questo duello; e queste sono le ferite della logica e della ragione, non più quelle della carne e del sangue.

Ma non basta: l'attività di chi accusa o difende non è puro esercizio della logica verbale delle idee, si spinge al di là dei confini del processo, nella realtà sociale, in mezzo alle strade del mondo, ed a contatto con il male ed il bene. Quanto rischio e fatica costa sfidare in questo modo le forze di chi non vuole che la verità sia scoperta, ed attende vigliaccamente nell'ombra, con il pugnale stretto nella mano, per far tacere per sempre l'audace investigatore!

Come può dunque conciliarsi con tale meccanismo la figura di una parte "imparziale", che allo stesso tempo dovrebbe mantenere i contrassegni del giudice e della parte, lascio giudicare al nostro cortese visitatore. La figura del Cavaliere armato, che pur iniziando il proprio duello con l'altro Cavaliere, dovrebbe dubitare della sua vittoria, è irreale. Solo una luce può guidare la sua mano ed il suo coraggio: la volontà e la certezza di vincere il duello. Ed è la stessa identica fede che deve animare il cuore del suo avversario. 

Il problema, a mio avviso, non è dunque di "separare" le carriere previste per i Magistrati della Pubblica Accusa da quelle per i Magistrati Giudicanti. Il problema è riconoscere finalmente, come da tempo è avvenuto negli Stati Uniti,  che la vera funzione di tutti i Magistrati è soltanto quella di giudicare, mentre quella dell'Avvocatura libera è quella di affrontare a proprio personale rischio (professionale rischio) quel famoso duello di cui metaforicamente scrivevo poc'anzi, non importa se da un lato o dall'altro, ma con l'identica ed onesta fede nella certa vittoria, così come già avviene (o dovrebbe avvenire) nelle cause civili.

Nel sistema qui da noi adombrato il Pubblico Ministero è avvocato penalista del libero Foro, chiamato a sostenere la funzione dell'accusa per il Popolo Italiano ("Il Popolo Italiano contro...") e che - limitatamente al periodo del suo mandato - entra a far parte dell'Ordine Giudiziario ed è soggetto al potere disciplinare dell'unico CSM. Egli dipende dal Procuratore Generale della Corte d'Appello, il quale svolge, nel sistema, funzione di "manager", avendo il compito di assumere o licenziare - nell'ambito di un organico normativamente prefissato - gli Avvocati dell'accusa. A questi ultimi la Repubblica chiede una sola cosa: vincere le cause penali sulla base dell'attività della Polizia Giudiziaria che da essi dipende nel periodo del loro mandato. Chi perde più di una causa penale, e si rivela inefficiente, nonostante i mezzi posti a sua diposizione, può essere licenziato dal Procuratore Generale e torna a svolgere la sua attività di avvocato penalista a disposizione del Pubblico. Chi si rivela efficiente vede invece il suo mandato confermato e continua a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero. Il trattamento economico previsto per lo svolgimento del mandato a tempo "indeterminato" è adeguato alla funzione ma è settimanale e, in caso di licenziamento, è previsto il semplice preavviso di otto giorni. E' assicurata piena indipendenza al Procuratore Generale di Corte d'Appello, il quale continua a far parte dell'unico Ordine Giudiziario, non può avocare a sè le questioni giudiziarie e può licenziare i P.M. soltanto secondo criteri prefissati per legge e fondati unicamente sulla sconfitta in giudizio della cause penali da essi promosse. L'azione penale resta obbligatoria e monopolio della Pubblica Accusa.

In altre parole la figura qui proposta di Pubblico Ministero si avvicina a quella dell'avvocato difensore che, quando perdente, viene "licenziato" dal suo cliente e sostituito con altro avvocato. Nel caso del Pubblico Ministero, il "Cliente" è il Procuratore Generale di Corte d'Appello, il quale compie le proprie valutazioni esclusivamente sulla base della cause vinte o perse dal P.M..

 

 

Cordiali saluti a tutti.

Campagnano di Roma, 04.08.2010

Avv. Roberto Castellano

 

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